L’abbattimento delle sanzioni nel processo tributario solo se richieste

Pubblicato il 16/03/2026 da Luigi D'Aprano

La Sentenza n. 3466 del 17 febbraio 2026 della Corte di Cassazione, Sezione tributaria (V civile), affronta il tema della disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa e chiarisce quando il giudice può esercitare tale potere nel processo tributario. 

Il punto centrale deciso dalla Corte riguarda la natura e le modalità di applicazione dell’esimente obiettiva incertezza normativa, con espresso riferimento all’art. 8 d.lgs. 546/1992 (processo tributario), art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997 (sanzioni tributarie) e art. 10, comma 3, Statuto del contribuente – l. 212/2000. Norma che consentono al giudice di disapplicare le sanzioni quando la violazione dipende da obiettiva incertezza sulla norma tributaria.

La Corte stabilisce un principio processuale molto rilevante, ovvero che la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma richiede una specifica e tempestiva domanda del contribuente. Di conseguenza il potere del giudice non è automatico ed esso si attiva solo se il contribuente lo invoca nel processo ed in mancanza, la questione non può essere introdotta d’ufficio dal giudice.