L’ordinanza n. 33681/2022 della Corte di Cassazione (Sezione VI civile – sottosezione tributaria) affronta il tema dell’interruzione della prescrizione nel procedimento di riscossione dei tributi locali (IMU), chiarendo quando un atto interruttivo possa considerarsi efficace. Il principio affermato è il seguente: “ai fini dell’interruzione della prescrizione è sufficiente che l’atto interruttivo giunga nella sfera di conoscibilità del debitore entro il termine prescrizionale”.
La sentenza in questione, ha però particolare rilevanza in materia tributaria, in quanto riconosce che oltre il termine decadenziale di cui alla legge 296/2006 (fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto versare o dichiarare) esiste anche un termine prescrizionale. In particolare, la controversia riguardava la tempestività dell’interruzione della prescrizione del credito tributario vantato da un Comune, con la finalità di stabilire se l’atto interruttivo dovesse essere notificato formalmente entro il termine, oppure se fosse sufficiente che pervenisse nella sfera di conoscibilità del destinatario entro quel termine. La Cassazione ha optato per la seconda soluzione.
Riepilogando, partendo dall’assunto condivisibile della Corte che nel rispetto del termine di decadenza vige la data di invio del provvedimento, mentre nella prescrizione vige la data di ricevimento da parte del destinatario, il problema ai crea, desumendo da ciò che l’atto inviato il 31 dicembre e ricevuto dal contribuente nel mese di gennaio, può essere annullato per eccepita decorrenza della prescrizione pur avendo rispettato il termine decadenziale di accertamento.
Tale principio espresso, che snatura il tradizionale intendimento del termine decadenziale entro il quale l’Ente può legittimamente esercitare il suo potere accertativo, andrebbe in contrasto con il diritto del contribuente di non vedersi eccepite somme prescritte, con la conseguenza che gli enti non dovrebbero più attendere la fine del quinto anno per accertare ma basarsi sui cinque anni decorrenti dalla violazione commessa, considerando anche i tempi di ricezione da parte del destinatario. Confidiamo in un prossimo intervento giurisprudenziale o legislativo che ponga ordine alla questione.



