IMU: viene meno l’obbligo di dichiarazione per le aree edificabili

Pubblicato il 16/03/2026 da Luigi D'Aprano

La sentenza n. 26921/2025 della Corte di Cassazione affronta una questione rilevante nel sistema dei tributi locali, ossia l’obbligo dichiarativo ai fini ICI/IMU quando un terreno agricolo diventa edificabile a seguito di strumenti urbanistici comunali.

Il giudizio nasce dall’impugnazione di avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011 emessi da un Comune nei confronti dei proprietari di un’area inserita in un comparto edificatorio previsto dal piano urbanistico comunale.  La controversia verteva principalmente su due questioni: se la trasformazione urbanistica del terreno imponesse l’obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione ICI/IMU; quando il Comune potesse esercitare il potere di accertamento. Il problema interpretativo riguardava l’applicazione delle norme sull’obbligo dichiarativo previste dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 504/1992 (ICI), e dalle norme analoghe in materia di IMU. 

La Corte ha affermato il seguente principio:

l’obbligo dichiarativo non sussiste quando la variazione degli elementi rilevanti ai fini dell’imposizione deriva dalla trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile mediante lo strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore”. Ciò in quanto la variazione urbanistica è già conosciuta dall’amministrazione comunale e la dichiarazione del contribuente risulterebbe meramente formale e superflua. 

La Corte valorizza il principio di leale collaborazione tra amministrazione e contribuente, previsto dallo Statuto del contribuente (art. 10, legge n. 212/2000), quando l’ente impositore possiede già le informazioni necessarie per determinare il tributo non è giustificato imporre al contribuente un ulteriore adempimento meramente formale. La dichiarazione tributaria, quindi, non può essere richiesta quando non aggiunge alcuna informazione utile all’amministrazione.

Il venir meno dell’obbligo dichiarativo, comporta che le contestazioni mosse dai Comuni potranno riguardare solo la violazione connessa all’omesso versamento del tributo, calcolato sul valore individuato dal Comune stesso. Tuttavia, pur prendendo atto della semplificazione dichiarativa decisa dalla Suprema Corte, non si ritiene pienamente condivisibile l’idea che il provvedimento di contestazione possa essere classificato, ai fini del preventivo contraddittorio, come atto di mera liquidazione; ciò in quanto esiste, comunque un valutazione estimativa della base imponibile che dovrebbe comunque essere preventivamente condivisa con il contribuente prima di emettere l’avviso di accertamento.