Con una recente ordinanza (n. 8236/2026) la Corte di Cassazione consolida un principio condivisile quanto iniquo, riguardo il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale se parzialmente locata. Superata, pertanto, l’interpretazione costituzionale della corretta definizione di abitazione principale, la Suprema Corte si concentra su un altro importante aspetto di concreta applicazione dell’agevolazione, ovvero se debba o meno essere riconosciuta in caso di locazione parziale dell’abitazione.
Il punto di diritto affermato nasce dalla semplice considerazione che la norma, preveda come requisito per l’esenzione, la residenza e la dimora del possessore e non fa alcun riferimento esplicito alla presenza di una locazione, come invece avviene espressamente per altre fattispecie , quali i residenti in istituti sanitari, l’assimilazione per gli appartenenti alle FF.AA. o per i c.d. Beni merci.
In assenza di tale indicazione normativa, la Cassazione riconosce l’applicazione dell’esenzione anche in presenza di locazione parziale dell’abitazione, ricordando, al tempo stesso, di porre particolare attenzione alla eventuale dimostrazione dell’assenza del requisito della dimora abituale (assenza del quale comporterebbe la non applicazione dell’agevolazione prevista).


