Per le SS.UU. il CUP è un’entrata tributaria

Pubblicato il 09/05/2026 da Luigi D'Aprano

Importante svolta nell’applicazione del canone unico patrimoniale introdotto dalla legge 160/2019. La Cassazione a sezioni unite, a cui era stata rimandata la questione di dirimere la competenza giudiziaria del canone che ha sostituito i precedenti prelievi fiscali della Tassa occupazione suolo pubblico e dell’imposta comunale sulla pubblicità, arriva ad enunciare con la sentenza n. 12225/2026 il seguente principio di diritto:
“Il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria” – risolvendo di fatto l’ondivaga interpretazioni delle singole Corti d Giustizia.

La Suprema Corte rileva, sul punto, che la denominazione di un’entrata non può ritenersi sufficiente ad inquadrarla o escluderla dalla giurisdizione del giudice tributario ed il Canone unico patrimoniale, ha sicuramente mantenuto i medesimi principi e connotati dei precedenti prelievi di natura tributaria. Inoltre, la Corte evidenzia come sono presenti tutti gli elementi che caratterizzano un’entrata tributaria:

a) la matrice legislativa della prestazione imposta, nel senso che il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante l’autonomia contrattuale;

b) la doverosità della prestazione, nel senso che il tributo comporta un’ablazione delle
somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico;

c) l’impossibilità, per i soggetti tenuti al pagamento, di sottrarsi a tale obbligo e la sostanziale irrilevanza della volontà delle parti, sotto il profilo genetico e funzionale;

d) il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è volta ad apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell’ente impositore

Da questa sentenza è possibile, pertanto, ricondurre l’entrata all’alveo di quelle tributarie, comportando, di conseguenza l’applicazione al canone di tutte le norme di natura tributaria, dallo Statuto dei diritti del contribuente (contraddittorio e autotutela obbligatoria) alle norme sull’applicazione delle sanzioni (recidiva, cumulo e acquiescenza) e, soprattutto, la normativa in materia di processo tributario di cui al D.Lgs. 546/1992.