È operativa sul Portale del federalismo fiscale l’applicazione “Gestione altri tributi comunali”, attraverso la quale i Comuni possono trasmettere regolamenti e delibere tariffarie relative al Canone unico patrimoniale (CUP) per gli anni dal 2021 al 2025.
La novità dà attuazione alla sanatoria prevista dall’articolo 30 del D.Lgs. 147/2026, introdotta dopo la sentenza n. 12225/2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto al Canone unico natura tributaria.
La sanatoria per gli anni 2021-2025
Per rendere efficaci le delibere regolamentari e tariffarie relative agli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, gli Enti dovranno inserirle nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del: 31 ottobre 2026
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvederà successivamente alla loro pubblicazione entro il 30 novembre 2026.
Se il Comune ha approvato regolamento e tariffe nel 2021 e negli anni successivi non sono intervenute variazioni, dovrebbe essere sufficiente trasmettere la deliberazione relativa al 2021. Resta comunque possibile procedere all’invio delle medesime delibere per ciascuna annualità dal 2021 al 2025.
Per il 2026 resta il regime ordinario
Per le delibere relative all’anno d’imposta 2026 non si applica la sanatoria, ma la disciplina ordinaria prevista dall’articolo 13 del D.L. 201/2011:
- 14 ottobre 2026: termine per la trasmissione delle delibere tariffarie;
- 28 ottobre 2026: termine per la pubblicazione con efficacia costitutiva.
Perché è stato necessario intervenire
La questione nasce dalla sentenza n. 12225/2026 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha qualificato il Canone unico patrimoniale come entrata di natura tributaria fin dalla sua introduzione.
La decisione aveva aperto una criticità per le delibere CUP degli anni precedenti, che non erano state trasmesse al MEF proprio perché il Canone era stato fino ad allora considerato un’entrata patrimoniale.
L’intervento normativo consente quindi agli Enti di regolarizzare le delibere adottate dal 2021 al 2025, riducendo il rischio di contenzioso e di eventuali richieste di rimborso.
Fonte: Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Plus




