Il D.Lgs. 147/2026 ha modificato il termine di dichiarazione per la TARI abrogando l’originario termine del 30 giugno dell’anno successivo, per uniformare con quanto disciplinato da ARERA con il TQRIF, prevedendo un termine di 90 giorni dall’avvenuta variazione. L’efficacia della nuova disposizione è legata all’entrata in vigore del Decreto, ovvero il 12 agosto 2026 per cui per tutte le variazioni intervenute prima di quella data il termine di dichiarazione resta il 30 giugno 2027, mentre per tutte le variazioni avvenute dopo il 12 agosto il termine dichiarazione è quello dei 90 giorni.
Con questa norma il Legislatore ha voluto risolvere il contrasto normativo tra quanto disciplinato dal legge 147/2013, istitutrice della Tassa rifiuti e quanto indicato dall’Autorità di regolazione del settore rifiuti (ARERA) negli standard qualitativi del c.d. TQRIF. Tale uniformità., se da un lato esclude ogni dubbio sulla possibilità di sanzionare l’omessa dichiarazione al compimento del 90° giorno successivo all’avvenuta variazione, dall’altro riduce i tempi di accertamento per i Comuni.
Infatti, ai sensi del comma 161 della legge 296/2006, il termine decadenziale entro cui accertare è fissato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto dichiarare. Per tutte le variazioni intervenute prima dell’ultimo trimestre, non si avrà più a disposizione un ulteriore anno per accertare, unificando i termini a quelli previsti per la liquidazione.
Inoltre, questa nuova disposizione obbliga il contribuente che abbia più variazioni in corso d’anno a presentare più dichiarazione per ognuna di esse, mentre prima esisteva un’unica dichiarazione da presentarsi entro un congruo termine successivo alla chiusura dell’anno di riferimento.
Tuttavia, non può che apprezzarsi l’unificazione dei termini, in base ai quali si eviterà sicuramente la confusione procedurale finora registrata.


