L’adozione del nuovo sistema di contabilità Accrual, incardinato nella Riforma 1.15 del Pnrr, entra finalmente nella sua fase più concreta. Gli enti che rientrano nel perimetro della sperimentazione, in particolare i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sono stati chiamati a costruire il primo Conto economico e il primo Stato patrimoniale redatti secondo lo standard ITAS 1, con riferimento all’esercizio 2025. Il passaggio dalla competenza finanziaria potenziata alla logica economico-patrimoniale piena, sul piano culturale prima ancora che tecnico, segna un cambio di paradigma.
Su questo cantiere è intervenuta la FAQ n. 4 in materia di contabilità Accrual, che ha sciolto un nodo non secondario per chi siede negli organi di controllo. Il ministero ha chiarito che gli schemi ITAS 1 riferiti al 2025, secondo l’articolo 10, comma 7, del Dl 9 agosto 2024 n. 113 convertito dalla legge 143/2024, non hanno valore giuridico, essendo prodotti esclusivamente a fini della sperimentazione nell’ambito della fase pilota e sono aggiuntivi, e non sostitutivi, rispetto agli schemi di rendiconto che gli enti continuano a redigere secondo il Dlgs 118/2011, che restano pienamente cogenti.
Le conseguenze operative che ne sono conseguite direttamente sono tre. Primo, gli schemi accrual non si inseriscono nel procedimento di approvazione del rendiconto e non sono stati deliberati dai consigli. Secondo, l’adempimento fissato al 30 giugno 2026 si è risolto nella sola trasmissione telematica alla Bdap, in formato XBRL, senza alcuna ulteriore delibera. Terzo, ed è il punto che qui più interessa, non è stato previsto un parere obbligatorio dell’organo di revisione su questi schemi proprio perché è mancato l’atto deliberativo dell’ente cui il parere si sarebbe dovuto correlare in base all’articolo 239 del Tuel. Dunque, per il revisore conviene tenere nettamente distinti i due documenti che convivono nel medesimo esercizio, ciascuno con il proprio regime giuridico di approvazione e di controllo.
Sebbene non sia stato richiesto il parere obbligatorio per il bilancio d’esercizio ex-ITAS, sarebbe un errore di prospettiva leggere l’assenza di quest’ultimo come un’irrilevanza dell’organo di revisione rispetto alla riforma. Gli schemi ITAS 1 non nascono nel vuoto, ma attingono alla medesima base patrimoniale che il revisore già presidia. Il Conto economico e lo Stato patrimoniale accrual si costruiscono, in larga parte, mediante raccordo e rettifica delle risultanze della contabilità economico-patrimoniale secondo l’articolo 11 del Dlgs 118/2011 e del principio applicato 4/3, ossia di quel conto del patrimonio e di quei prospetti che già oggi confluiscono nel rendiconto soggetto alla relazione dei revisori.
In altre parole, la qualità del primo bilancio accrual è dipesa dalla qualità del dato patrimoniale che l’ente porta in dote come conseguenza dell’attendibilità degli inventari, della correttezza dei criteri di valutazione delle immobilizzazioni, della coerenza delle riconciliazioni fra piano dei conti integrato e piano dei conti multidimensionale. Sono esattamente i profili su cui la Corte dei conti, nelle Sezioni riunite e nella Sezione delle autonomie, ha da tempo richiamato l’attenzione, ribadendo come l’affidabilità del conto del patrimonio e la veridicità delle scritture economico-patrimoniali siano condizioni di tenuta dell’intero sistema dei controlli, e non meri adempimenti formali.
Da questo angolo visuale, il revisore prudente tratterà la fase pilota non come un esercizio neutro, ma come una prova generale. Anche in assenza di un parere tipizzato, l’organo di revisione ha interesse e, in chiave di diligenza professionale, ragione a verificare la logica dei modelli di raccordo, a presidiare la governance del processo di prima rilevazione, a sollecitare l’ente sulle aree di maggior rischio (immobilizzazioni, crediti, fondi, partecipazioni del Gruppo Amministrazione Pubblica). Tanto più che proprio lo stato patrimoniale di apertura che si determina oggi diventerà la base di partenza degli esercizi futuri, facendo sì che eventuali errori non si esauriscano, ma si trascinino e si compongano nel tempo.
Con riferimento all’imminenza del 2027, la scelta del Mef è, sul piano tecnico-contabile, tutt’altro che irrilevante: il primo bilancio accrual 2025 è qualificato come adempimento sperimentale e conoscitivo, non ancora come vero e proprio bilancio d’esercizio dell’ente dotato di efficacia ordinamentale. Il tema dell’approvazione consiliare e dell’attestazione dei revisori, oggi non previsti, si riproporrà inevitabilmente nella fase di transizione della riforma, verosimilmente dal 2027, quando gli schemi accrual acquisiranno valore giuridico e diverranno il documento contabile di riferimento dell’ente.
È in quella prospettiva che si misura la lungimiranza dell’organo di revisione. Quando il parere sul bilancio accrual diventerà obbligatorio, il revisore non potrà improvvisare una competenza tecnica sul framework ITAS che richiede tempo, formazione e pratica per maturare. Chi avrà accompagnato l’ente fin dalla fase pilota, leggendo i prospetti, interrogando i raccordi, costruendo carte di lavoro e procedure di campionamento sul dato patrimoniale, arriverà preparato all’appuntamento. Chi sarà rimasto a guardare si troverà a certificare, sotto la propria responsabilità, un impianto che non avrà contribuito a costruire.


