Con la delibera n. 168/2026, resa pubblica da Anac solo a partire dal 15 maggio 2026, si è avviata la stagione delle attestazioni OIV sulla “trasparenza amministrativa”. L’ambito soggettivo comprende tutte le amministrazioni previste dall’articolo 2-bis del Dlgs 33/2013 (di seguito decreto trasparenza), includendo anche le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.
Nella fattispecie, gli obblighi di pubblicazione oggetto di controllo sono circoscritti a specifici articoli del decreto trasparenza quali: articolo 12 (atti generali), articolo 13 e articolo 14 (organizzazione), articolo 15-bis (consulenti e collaboratori), articolo 20 del Dlgs 39/2013 (personale, titolari di incarichi amministrativi di vertice, titolari di incarichi dirigenziali), articolo 20 (performance), articoli 26 e 27 (sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici), articolo 29 (bilanci), articolo 31 (controlli e rilievi sull’amministrazione), articolo 32 (servizi erogati), articolo 4-bis e articolo 36 (pagamenti dell’amministrazione), articolo 37 del Dlgs 33/2013; articoli 23 e 28 del Dlgs 36/2023, delibere Anac n. 261/2023 e n. 264/2023 come integrata e modificata dalla delibera Anac n. 601/2023 (bandi di gara e contratti).
Sempre nell’ambito della delibera n. 168/2025 l’Anac precisa che, in mancanza dell’OIV, nelle società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, l’adempimento deve essere assolto da “altro organismo con funzioni analoghe”.
Al fine di comprendere quale organismo sia, occorre richiamare i contenuti della deliberazione dell’Anac n. 1134/2017 e quanto suggerito dall’allegato tecnico n. 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019.
L’entrata in vigore del Dlgs 97/2016 e l’estensione del decreto trasparenza anche alle società e agli enti di diritto pubblico in controllo pubblico hanno reso necessario che l’Anac fornisse indicazioni su chi, in tale ambito applicativo, potesse assolvere le funzioni di “vigilanza e controllo” sul “pacchetto anticorruzione” previsto dalla legge 190/2012.
La delibera su richiamata mostra quindi due possibili scenari:
- società ed enti di diritto pubblico in controllo pubblico dotati di MOG ex Dlgs 231;
- società ed enti di diritto pubblico in controllo pubblico privi di MOG ex Dlgs 231.
Nel primo scenario, società ed enti possono integrare i MOG con specifiche misure atte a garantire la trasparenza amministrativa e attribuire all’Organismo di Vigilanza la funzione di “organismo con funzioni analoghe all’OIV”.
Nel secondo scenario, in applicazione a quanto previsto dal PNA 2019, la funzione può essere attribuita a quei soggetti che concorrono alla preservazione dell’integrità dell’ente locale, da cui occorre escludere i revisori dei conti, dato che le funzioni previste per “altro organismo con funzioni analoghe” non rientrano tra quelle del revisore di società o enti di diritto pubblico in controllo pubblico.
Ne consegue che questi devono adottare un apposito atto di indirizzo o regolamento che attribuisca ai revisori specifiche funzioni, avendo altresì cura di esplicitarle all’interno dei rispettivi piani di prevenzione della corruzione e trasparenza.
Inoltre, non sussistendo alcun obbligo normativo che impone ai revisori di accettare tale ruolo, gli stessi possono rifiutarne l’attribuzione. In quel caso le funzioni di “altro organismo con funzioni analoghe” ricadranno sul RPCT (responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza).
Laddove il revisore (o collegio) decidesse di accettare la funzione di “attestatore della trasparenza”, per poter assolvere alla disposizione della delibera 168/2025, è tenuto ad accreditarsi sulla piattaforma web “Attestazioni OIV”, disponibile al link:
https://www.anticorruzione.it/-/attestazioni-degli-oiv-in-materia-di-assolvimento-agli-obblighi-di-pubblicazione.
L’accesso alla suddetta applicazione è possibile, previa registrazione dell’utente al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell’Autorità, con richiesta di attivazione del profilo OIV, anche nei casi in cui l’ente ne risulti sprovvisto, con identificazione del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione.
Con la stessa utenza è possibile attivare più profili, uno per ogni ente (amministrazioni, enti e società) per cui viene svolta la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.


