Con l’Itas 9, la riforma Accrual cambia in profondità il trattamento contabile dei trasferimenti in conto investimenti e, con esso, due grandezze che gli enti locali non possono permettersi di trascurare: la spesa corrente e la congruità dei servizi a rilevanza commerciale.
La scelta, più o meno consapevole, dello Standard Setter Board di superare il risconto passivo e ancorare la competenza economica del provento all’avveramento delle condizioni del trasferimento anziché alla correlazione con l’utilizzo del bene, non è solo un tecnicismo per addetti ai lavori. Se nel sistema del Dlgs 118/2011 il contributo viene sospeso attraverso il risconto e rilasciato a conto economico in quote che seguono l’ammortamento, sterilizzandone l’effetto lungo l’intera vita utile del bene, con l’Itas 9 questa modalità cessa nel caso in cui, non disciplinato dal principio, il contributo non è sottoposto a condizione.
Ne consegue che il meccanismo dello «spalma-proventi», con l’imputazione del provento in un unico esercizio, regge ancora nei contributi con condizione (caso A dell’esempio 19 delle linee guida Itas 9) ma non nell’ipotesi in cui non c’è condizione o è disattesa (caso B dello stesso esempio).
Nell’attuale fase pilota la rappresentazione si biforca in un doppio binario. Se l’obbligazione verso il finanziatore non è ancora adempiuta – opera non realizzata al 1° gennaio 2025 – opera il debito (Debiti non correnti per trasferimenti in c/investimenti condizionati ricevuti da altre amministrazioni centrali) per trasferimenti condizionati alla realizzazione del loro oggetto, che transiterà interamente a conto economico quando la condizione matura. Se invece l’investimento è già stato realizzato, l’obbligazione deve considerarsi adempiuta e l’importo confluisce direttamente nel patrimonio netto tra i risultati economici degli anni precedenti, fuori dal risultato della gestione.
Richiamata la registrazione contabile del contributo in conto investimenti, vediamo ora gli effetti sull’Irap per i servizi di rilevanza commerciale.
Soppresso l’articolo 11-bis del Dlgs 446/1997 (decreto Irap), l’imposta si determina per derivazione dalle qualificazioni di bilancio facendo sì che il trattamento contabile del contributo decida l’an e il quantum del prelievo.
Nel binario dell’Itas 9, il provento, concorrendo al valore della produzione secondo l’articolo 11, comma 3, genera un’Irap concentrata in un solo esercizio diversamente da quanto avviene nel binario del patrimonio netto dove l’imposta è azzerata. Se l’Itas 9 non viene modificato nel punto in analisi, superata la fase pilota – quando il bilancio Accrual non sarà solo conoscitivo – senza il risconto o le condizioni del caso A descritto non esisterà più una via intermedia di neutralità distribuita e le conseguenze sono facilmente immaginabili.
Per meglio comprenderle, si ipotizza un impianto sportivo che riceve un contributo regionale dell’80% su un’opera da un milione. Il binario del debito produce un’Irap di circa 28mila euro nell’anno di imputazione del provento. Questo prelievo non ci sarebbe stato con il risconto (o caso A), poiché questi servizi erogati direttamente dall’ente locale sono, nel calcolo commerciale dell’Irap, sistematicamente in perdita. Questa condizione non può essere recuperata fiscalmente negli altri esercizi poiché l’imposta non si recupera e rimane un aggravio definitivo su un provento che finanzia un investimento, non la gestione. Conseguentemente, nella contabilità dell’ente sorgono una spesa e un costo non previsti.
A valle dell’effetto fiscale descritto, potrebbe verificarsi la perdita degli elementi alla base della scelta della modalità di gestione del servizio. Il contributo, infatti, potrebbe essere stato inserito nel piano economico-finanziario, sterilizzandone gli effetti, senza considerare l’Itas 9. Nell’esempio il beneficio ricorrente degli 80 mila euro l’anno svanisce dal conto economico e nel binario del debito resta un ammortamento non più compensato; in quello del patrimonio netto il contributo non figura nel risultato della gestione.
Così il servizio approvato come «sostenibile grazie al contributo» appare ogni anno più deficitario di quanto la delibera prospettava: meno 120mila euro invece dei meno 200mila determinatisi; nel binario del debito, persino tassato.
Politicamente occorre considerare la perdita di copertura ulteriore della tariffa rispetto a quella deliberata inizialmente che, quindi, va aumentata per garantire la stessa percentuale di copertura. Il punto di sistema è che questi effetti – sulla spesa e sulla congruità dei servizi commerciali – discendono da una scelta di rappresentazione e non da un mutamento della realtà gestionale.
Un margine di difesa dell’Itas 9, però, esiste. La rilevazione distribuita del provento sopravvive in un’unica fattispecie: quando l’atto di assegnazione impone, oltre alla realizzazione, un obbligo di gestione pluriennale assistito da clausola restitutoria (FAQ 18). In quel caso il provento si ripartisce lungo gli anni di gestione, ricomponendo per altra via la neutralità che il risconto garantiva.
Spetta allora al redattore e al revisore leggere il decreto di assegnazione per qualificarne la condizione e l’obbligo restitutorio da cui dipendono il momento di avveramento e il prelievo.


