Tra le varie novità introdotte dal D.Lgs. 147/2026 particolare importanza riveste sicuramente la norma che inserisce all’interno del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza la possibilità per i contribuenti di inserire nelle forme di accordo anche i tributi locali.
Si risolve, così un’annosa questione legata alla possibilità di applicare tali disposizioni, oggi limitate ai tributi erariali, anche nella gestione dei tributi locali, ma si aprono altre problematiche sul procedimento da seguire per gli i singoli Enti.
L’art. 4 del Decreto legislativo modifica l’articolo 23, comma 2-bis del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), che introduce la possibilità di effettuare la transazione fiscale all’interno della Composizione Negoziata della Crisi (CNC). Il citato articolo stabilisce che, nel corso delle trattative della composizione negoziata, l’imprenditore può presentare alle agenzie fiscali (come l’Agenzia delle Entrate) e all’Agenzia delle entrate-Riscossione una proposta di accordo transattivo volte a ottenere lo stralcio e dilazione del debito. La proposta può prevedere il pagamento parziale (falcidia) o dilazionato del debito fiscale e dei relativi accessori (sanzioni e interessi). La proposta di transazione deve essere accompagnata da una relazione redatta dall’esperto indipendente nominato per la composizione negoziata, che attesti la coerenza della transazione con le trattative e la sostenibilità del piano. Una volta raggiunto l’accordo con il Fisco, l’imprenditore deve chiederne l’omologazione o l’autorizzazione al Tribunale, il quale effettua un controllo volto a verificare la regolarità della documentazione e dell’accordo stesso.
Da oggi tale procedimento trova applicazione anche per i tributi i locali ma con l’incognita di chi debba essere il soggetto deputato a sottoscrivere l’accordo con il contribuente. La norma cita “soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali” che nel nostro caso non può che coincidere con la figura del funzionario responsabile del tributo, ma il funzionario in questione potrebbe non avere la competenza professionale e la piena autonomia sulla decisione finale. A questo punto sarebbe facile ipotizzare, come avviene per le transazioni, un provvedimento di approvazione della bozza di accordo (ad esempio delibera di Giunta) con annessi i necessari pareri tecnici a supporto dell’accordo proposto.
Preme sottolineare come anche il rifiutare un accordo conciliativo potrebbe essere frutto di una responsabilità erariale, per cui ogni procedura che viene avviata dal richiedente non può, dal 12 agosto di questo anno, essere trascurata dall’Ente ricevente.


