In materia di tributi locali ci si trova di fronte spesse volte a comprendere quale tipologia di interesse vada applicato in riferimento alla diversa fase del procedimento di riscossione. Ciò in quanto la normativa prevede sostanzialmente due tipologie di interessi: un interesse che viene applicato in fase accertativa e viene disciplinato dalla legge 296/2026; un interesse moratorio calcolato nella fase della riscossione coattiva ai sensi del comma 802 della legge 160/2019. Le due tipologie di interessi non sono in antitesi tra di loro ma bensì alternativi ed aggiuntivi, come entità risarcitoria spettante all’Ente in base al momento in cui il contribuente procede al pagamento delle somme dovute.
La legge 296/2006 prevede e disciplina l’applicazione degli interessi nella fase accertativa ovvero nel calcolo degli interessi che decorrono dalla data in cui il contribuente avrebbe dovuto pagare l’imposta spontaneamente alla data in cui il comune emette avvisi di accertamento per la contestazione della violazione e contestuale irrogazione della sanzione.
La legge 160/2019 va, invece, a disciplinare l’applicazione di interessi aventi natura moratoria, calcolati nella fase esecutiva, ovvero dopo che l’accertamento è divenuto esecutivo e vanno ad applicarsi come ulteriore somma maturata decorsi 90 giorni dalla esecutività dell’avviso di accertamento nei modi e nelle forme stabilite dal comma 802. Il comma 802 art. 1 legge 160/2019 prevede che l’interesse così determinato venga applicato su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, e decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di cui al comma 792 e fino alla data dell’eventuale pagamento.
Le norme in esame non rappresentano, pertanto, alcuna duplicazione dell’interesse calcolato per non aver pagato entro i termini stabiliti in quanto, in fase esecutiva, gli interessi moratori si applicano esclusivamente sull’imposta e non sugli interessi e le sanzioni inserite nell’avviso di accertamento, sommando, di fatto, i due regimi risarcitori senza sovrapporli.
Altra differenza importante che va sottolineata è che le due normative prevedono anche una riserva di legge in capo al Comune di poter aumentare il tasso di interesse legale (applicato come base per entrambi i casi) ma in misura diversa a seconda della fase in cui ci troviamo: nella fase accertativa, con proprio regolamento, il Comune può decidere di applicare semplicemente il tasso legale vigente, oppure aumentarlo fino ad un massimo di tre punti percentuali in più; nella fase esecutiva, sempre con apposito regolamento, il Comune può aumentare il tasso di interesse moratorio fino ad un massimo di due punti percentuali.


