Il Consiglio di Stato conferma lo schema di contratto tipo di ARERA

Pubblicato il 28/06/2026 da Luigi D'Aprano

Con la sentenza N. 3496/2025 del 30/10/20025 il TAR Lombardia accoglieva il ricorso di alcuni gestori che riguardo all’applicazione della delibera 385/2023, con la quale l’Autorità definiva l’adeguamento dei contratti esistenti allo schema tipo voluto da ARERA, lamentavano la violazione del libero mercato. Il TAR aveva rilevato che effettivamente la norma contenuta negli articoli 6 e 7 dello schema tipo violavano la norma dei contratti pubblici, ritenuta norma di rango superiore, annullando, di fatto, il centro della riforma della regolamentazione del settore rifiuti.

In base agli articoli 6 e 7 dello schema tipo, infatti, non esisterebbe più il corrispettivo contrattuale ma solo quello tariffario, frutto dell’applicazione del metodo utilizzato per la redazione dei PEF quadriennali con revisione biennale. L’annullamento di tali articoli avrebbe di fatto vanificato tutto l’intervento regolatorio di ARERA, rendendo inutile tutto ciò che gravita intorno al PEF.

L’Autorità di regolamentazione ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, il quale con la sentenza n. 4618/2026 risolve il problema, ribandendo la legittimità di quanto disposto dall’ARERA con la delibera 385/2023. Il Consiglio di Stato nella sentenza, ben motivata, ricostruisce interamente la logica adottata dal metodo regolatorio che sarebbe venuta meno con la conferma della legittimità dichiarata in I grado. In particolar modo, i giudici amministrativi hanno ribadito che “Il perno della regolazione tariffaria è costituito dal principio del c.d. full cost recovery, secondo cui il costo della gestione del servizio deve trovare piena copertura nella tariffa” ed è nel rispetto del c.d. full cost recovery che la regolazione incentivante riconosce sul piano tariffario i costi dichiarati da ciascuna impresa solo nella misura in cui essi siano efficienti e utili rispetto agli standard predeterminati mediante tecniche di selezione delle componenti ammissibili e di “modellizzazione” del comportamento, in applicazione del principio di copertura tendenziale dei medesimi. Ciò in quanto la determinazione delle tariffe si traduce nell’imposizione a carico dei contribuenti (attraverso la tassa sullo smaltimento dei rifiuti, TARI) dei relativi costi, sicché, anche in relazione al canone costituzionale di efficienza ed efficacia, non devono né possono essere riconosciuti costi superflui (Cons. Stato, sez. II, n. 7196 del 2023). Il gestore è, quindi, incentivato ad uno sforzo di efficientamento dei costi endogeni e i rischi risultano equamente distribuiti tra gestore medesimo ed utenza.

Gli ETC devono, a questo punto proseguire nell’azione di unificazione e adeguamento degli schemi contrattuali come già opportunamente regolamentato nel 2023, ricordandosi dell’importanze che assume, a questo punto, la corretta determinazione del costo tariffario del gestore determinato nel PEF quadriennale.