Una questione tanto dibattuta nel mondo dei tributi locali è legata alla effettiva applicazione dell’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 12 D.Lgs. 472/1997.
Le disposizioni contenute nell’art. 12 del D.Lgs. 472/1997, prevedono varie forme di cumulo giuridico:
- a) la continuazione o progressione, nel caso in cui il contribuente commetta più violazioni che pregiudicano o tendano a pregiudicare la determinazione dell’imponibile o la liquidazione del tributo;
- b) il concorso materiale formale, nel caso in cui il contribuente commetta più violazioni formali della medesima disposizione;
- c) il concorso formale, nel caso in cui il contribuente con una azione od omissione viola disposizioni diverse;
- d) la continuazione pluriennale, nel caso in cui il contribuente commetta violazioni della stessa indole per più annualità.
E’ giurisprudenza e prassi, ormai consolidata che, per lo specifico campo dei tributi locali trova applicazione solo il cumulo in caso di continuazione pluriennale, previsto dall’ex comma 5 dell’art. 12, ora sostanzialmente sostituito per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 87/2024, con la conseguenza che per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 non esiste più alcuna forma di cumulo giuridico nella materia dei tributi locali.
Per le violazioni commesse fino al 30/08/2024, resta, invece, l’obbligo per l’Ente di applicare il cumulo giuridico in caso di continuazione pluriennale della violazione (come nel caso in esame della violazione per omessa dichiarazione ripetuta per più anni).
Questo è il concetto recentemente ribadito dalla suprema Corte con l’ordinanza n. 8667 del 07/04/2026, dove per una questione concernente un avviso di accertamento TOSAP, la Cassazione riconosce l’obbligo di applicazione del cumulo giuridico come disposto dall’allora vigente art. 12 del D.Lgs. 472/1997.


