ADER: per la restituzione dei crediti il Legislatore prevede 6 mesi dal DM del MEF

Pubblicato il 01/04/2026 da Luigi D'Aprano

L’art. 10 del D.L. 38/2026 introduce una prima modifica all’art. 3 del D.Lgs. 110/2024, riguardante le novità della delega fiscale in materia di riscossione a mezzo ruolo. In particolare, l’art. 3 riguarda la nuova procedura di discarico automatico dei ruoli emessi dal 01/01/2025, nonchè la possibilità per gli enti creditori di farsi restituire i crediti ancora esigibili per avviare procedure di riscossione diretta.

Il comma 3 dell’art. 3 prevede, infatti che “Gli enti creditori possono chiedere all’agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo 4, comma 1. Modalità e termini della richiesta sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 28/1997. La facoltà di cui al primo periodo è esercitata: a) dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi già affidati alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

La nuova legge introduce un comma 3 bis in base al quale per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali è decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata è effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto. Resta, invece, libero, almeno per ora, il termine entro cui procedere alla restituzione per i ruoli che già erano stati emessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 110/2024.

Da ultimo occorre rilevare che il decreto necessario per dare effettivo avvio all’operazione di riattivazione dei crediti ADER non è stato ancora emanato.

Per le somme così discaricate, la riscossione coattiva può essere:

a) gestita direttamente dall’ente creditore;

b) affidata dall’ente creditore a uno dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l’attività di riscossione in conformità alle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

c) riaffidata per due anni dall’ente creditore all’Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall’Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale.

Nonchè, con le ultime disposizioni della legge di Stabilità, potranno essere affidate alla società Amco SPA.