Una delle novità in materia di riforma del fisco, voluta dalla Legislatore con la legge delega, riguarda il riconoscimento del principio di proporzionalità sia nell’applicazione dell’imposta che nel calcolo delle sanzioni da irrogare. Mentre per la determinazione dell’imposta, nella struttura dei tributi locali, tale principio non trova concreta applicazione (in quanto le basi imponibili sono di norma fondate su dati inequivocabili come la rendita o la superficie), per il calcolo di alcune sanzioni deve, altresì, trovare concreta applicazione.
Il principio di proporzionalità nell’applicazione delle sanzioni è stato inserito all’interno dell’ordinamento giuridico tributario con l’ultima riforma fiscale a seguito della legge delega 111/2023, ed in particolar modo, con il D.Lgs. 87/2024 che ha inserito tale principio all’interno dell’articolo 7 del decreto legislativo 472/1997 ovvero l’articolo riferito ai criteri di determinazione delle sanzioni.
L’innovato art. 7 testualmente recita “La determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità di cui all’articolo 3, comma 3-bis. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali”. La definizione del principio di proporzionalità la troviamo nel nuovo art. 10 ter della legge 212/2000 in base al quale “in conformità al principio di proporzionalità, l’azione amministrativa deve essere necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo”.
Da ciò premesso si evince, pertanto, come i criteri fissati dal Legislatore, nello specifico caso dei tributi locali, facciano riferimento esclusivamente alle sanzioni per le quali la norma prevede un minimo ed un massimo all’interno del quale l’Amministrazione deve individuare la corretta entità della sanzione da applicare. Non esiste, invece, proporzionalità nel caso della violazione per omesso o parziale versamento e per tutte le altre eventuali sanzioni per le quali viene stabilita una misura fissa.


