Trasparenza amministrativa, arrivano le auspicate (parziali) semplificazioni

Pubblicato il 07/07/2026 da Andrea Ziruolo

L’entrata in vigore del Dl 19/2026 (Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e in materia di politiche di coesione) introduce alcune auspicate semplificazioni alla disciplina della trasparenza amministrativa modificata dal Dlgs 33/2013 (decreto trasparenza).

L’intento del Legislatore risulta essere chiaro: evitare ridondanze nella pubblicazione degli atti, scongiurando la doppia (in alcuni casi tripla) pubblicazione di dati e documenti, nel pieno rispetto del principio definito “once only”, ovvero la possibilità di predisporre un link di collegamento a banche dati o altri siti istituzionali che già contengono l’informazione richiesta.

Oggetto della semplificazione sono i soggetti previsti dall’articolo 2-bis del decreto trasparenza con riferimento ai seguenti obblighi di pubblicazione previsti dai rispettivi articoli di legge:

  1. Elenco dei pagamenti (4-bis);
  2. Consulenti e collaboratori (15);
  3. Dotazione organica e costo del personale (16);
  4. Personale non a tempo indeterminato (17);
  5. Incarichi ai propri dipendenti (18);
  6. Bandi di concorso (19);
  7. Contrattazione collettiva (21);
  8. Enti vigilati e controllati (22);
  9. Rendiconti gruppi consiliari (28);
  10. Bilanci (29);
  11. Beni immobili e gestione del patrimonio (30).

Con riferimento all’elenco dei pagamenti, l’articolo 8, comma 2, del Dl 19/2026 precisa che gli obblighi previsti dall’articolo 4-bis del decreto trasparenza si ritengono assolti attraverso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del collegamento al sito internet “Soldi Pubblici”.

Il sito istituzionale “Soldipubblici.gov.it”, realizzato da Agid e attivo dal dicembre 2014, consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle Regioni, delle Aziende Sanitarie, delle Province e dei Comuni aggiornati al mese precedente. I dati sono tratti dal sistema Siope, frutto di una collaborazione tra Banca d’Italia e Ragioneria Generale dello Stato, che aggrega i pagamenti giornalieri delle diverse Pa attraverso una serie di circa 250 codifiche gestionali disponibili.

La semplificazione riguarda quindi solo una parte dei soggetti previsti all’articolo 2-bis del decreto trasparenza, escludendo di fatto:

  1. enti pubblici economici;
  2. ordini professionali;
  3. società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del Dlgs 175/2016;
  4. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda invece gli articoli 5, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del decreto trasparenza, l’articolo 8, comma 3, del Dl 19/2026 prevede la possibilità di predisporre un link di collegamento con le banche dati di cui all’allegato B del Dlgs 33/2013, ovvero:

Perla Pa (PCM-DFP), Sico (Mef-RgS), Archivio contratti del settore pubblico (Aran, Cnel), SIQuEL (Corte dei Conti), Patrimonio della PA (Mef-DT), Rendiconti dei gruppi consiliari regionali (Corte dei Conti), Bdap (Mef-RgS), Rems (Demanio), Bdncp (Anac), Servizio Contratti Pubblici (Mit).

Anche in questo caso la semplificazione è rivolta esclusivamente ai soli soggetti previsti dall’articolo 2-bis del decreto trasparenza che si avvalgono dell’uso delle piattaforme sopra citate.

In conclusione, il Dl 19/2026 si innesta in quello che è il tentativo del legislatore di ridurre il carico adempimentale che ricade sugli enti locali e che è diretta conseguenza di quell’approccio cosiddetto “legalista-cinese” cui sottende il decreto trasparenza e che si sta tentando di scardinare attraverso il principio del “once only”.