Riaffidamento dei ruoli all’ADER: entro l’8 agosto 2026 il primo ma non l’ultimo adempimento

Pubblicato il 25/07/2026 da Luigi D'Aprano

La riforma introdotta dal D.Lgs. 110/2024 ha previsto il discarico automatico delle somme iscritte a ruolo decorsi 5 anni dalla loro emissione oppure al verificarsi di determinate situazioni accertate dall’Agente della riscossione, rimandando a successivo provvedimento le procedure da attuare per l’eventuale riaffidamento delle medesime ad ADER per ulteriori due anni.

L’ADER ha pubblicato le condizioni di servizio per la restituzione delle somme discaricate in data 8 agosto 2025 (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/riaffidamento-dei-carichi-condizioni-di-servizio/), fissando il termine per la presentazione dell’eventuale comunicazione di adesione da parte degli enti creditori all’8 agosto 2026, per i ruoli affidati dal 1° gennaio 2025 all’8 agosto 2025, mentre l’Ente che non abbia carichi affidati alla stessa Agenzia alla data dell’8 agosto 2025, potrà comunicare l’adesione entro i dodici mesi successivi a quello di affidamento del primo carico. Inoltre, nel caso in cui l’adesione avvenga successivamente ai termini sopra indicati, il riaffidamento avrebbe comunque efficacia relativamente ai carichi affidati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adesione.

Ciò premesso, l’Ente locale si pone oggi innanzi un’importante decisione che però va ponderata in base ad un’attenta e completa analisi della nuova normativa e per la quale è possibile anche prendersi un po’ più di tempo per decidere. Prima di tutto, occorre chiarire, anche se come ribadito nelle istruzioni fornite, il Comune può sempre ripensarci anche dopo aver dato adesione alla restituzione, che la restituzione è subordinata alla verifica della consistenza patrimoniale del contribuente, in assenza della quale l’ADER non accetterà la restituzione delle somme discaricate. Altro aspetto è che il discarico automatico interverrà decorsi 5 anni dall’emissione del ruolo e solo in casi specifici ci potrà essere un discarico anticipato, come previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 110/2024 e che di seguito si riepilogano:

  1. a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale (caso nel quale le somme restituite dovrebbero essere semplicemente dichiarate inesigibili non potendo certo essere oggetto di ulteriori valutazioni);
  2. b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l’assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti (caso per il quale è difficile pensare che l’Ente abbia strumenti e possibilità di ricercare ulteriori beni aggredibili per giustificare la riconsegna ad ADER);
  3. c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso (caso per il quale valgono le medesime considerazioni del punto b).

In conclusione, nell’insieme degli adempimenti che ricorrono tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, probabilmente la delibera di adesione dovrebbe essere l’ultimo dei pensieri per le amministrazioni comunali, in considerazione delle argomentazioni sopra approfondite, le quali possono prendersi qualche giorno in più per ponderare le proprie decisioni future.