Scaduto il termine per la rendicontazione del bonus rifiuti lo SGATE concede ulteriore tempo

Pubblicato il 01/08/2026 da Luigi D'Aprano

Il 31 Luglio si è conclusa un ulteriore fase del procedimento concernente l’applicazione del bonus rifiuti anno 2025 sugli avvisi di pagamento anno 2026. In particolare, entro tale data il GTRU (ovvero i Comuni nella maggior parte dei casi) avrebbe dovuto rendicontare l’esito positivo o negativo delle DSU trasmesse dallo SGATE dal 31 marzo 2026.

Nell’attività di rendicontazione il GTRU ha dovuto distinguere per ogni DSU l’esito dell’istruttoria tra esito positivo (ovvero da applicare e con la separazione tra quelle applicate negli avvisi di pagamento e quelle per le quali occorre fare la rimessa diretta da parte di CSEA) ed esito negativo (ovvero le DSU che non hanno diritto al riconoscimento del bonus). Per ogni DSU con esito positivo lo SGate ha voluto sapere importo del bonus e dell’avviso di pagamento sul quale è stato pagato, con la conseguenza che molte di queste operazioni sono dovute avvenire in modo manuale allungando di fatto i tempi di lavorazione.

L’operazione, come previsto, non si è presentata di semplice attuazione per cui lo SGATE ha ritenuto correttamente di concedere un auspicato dilazionamento del termine di rendicontazione. Sul portale SGATE troviamo, infatti, il messaggio che la rendicontazione dei bonus ordinari relativi alle DSU 2025 sarà possibile anche successivamente alla data del 31 luglio, con registrazione della data di esito da parte del GTRU. Il caricamento degli esiti sul sistema SGAte potrà pertanto essere effettuata anche dopo il 31 luglio, nel rispetto delle tempistiche di riconoscimento dell’agevolazione previste dalla normativa applicabile e tenendo conto dei termini previsti dall’art. 12.4 del TUBR (15 settembre) per l’invio da SGATE a CSEA degli esiti Positiva Cessata per l’invio dei bonifici domiciliati.