Credito da sentenza, l’accertamento non aspetta la Cassazione

Focus Accrual

Pubblicato il 25/09/2026 da Andrea Ziruolo

Il Comune registra l’intero importo e la prudenza si sposta su Fcde e utilizzo della risorsa

Un Comune ottiene dal Tar la condanna di un’impresa al risarcimento del danno e il Consiglio di Stato la conferma. La ragioneria si chiede se iscrivere subito il credito in bilancio o attendere che scadano i termini per il ricorso in Cassazione.

La risposta è netta: l’accertamento è dovuto nell’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile e non può essere rinviato all’incasso.

L’accertamento del credito

L’articolo 179 del Tuel e il punto 3.1 del principio contabile 4/2 al Dlgs 118/2011 richiedono ragione del credito, titolo giuridico, debitore, importo e scadenza, e la sentenza esecutiva li soddisfa tutti.

Il principio, del resto, non subordina l’accertamento delle entrate al giudicato: conta la perfezione giuridica dell’obbligazione.

L’esecutività della sentenza

Le sentenze del giudice amministrativo sono esecutive già in primo grado (articolo 33 del Codice del processo amministrativo) e il ricorso per cassazione non ne sospende gli effetti, salvo un provvedimento del Consiglio di Stato «in caso di eccezionale gravità ed urgenza» (articolo 111 del Codice).

Il titolo può essere azionato con l’esecuzione forzata o con il giudizio di ottemperanza, che l’articolo 112 del Codice ammette anche per le sentenze esecutive non ancora passate in giudicato.

I limiti del ricorso in Cassazione

Soprattutto, contro le decisioni di Palazzo Spada il ricorso è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione (articolo 111, comma 8, della Costituzione e articolo 110 del Codice), che la Corte costituzionale, con la sentenza 6/2018, ha circoscritto ai difetti di giurisdizione, escludendo la censura di errori di diritto, anche gravi, in un assetto che la Corte di giustizia Ue (causa C-497/20, Randstad Italia) ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione.

L’impugnazione non permette quindi di rimettere in discussione l’interpretazione delle norme.

Se la sentenza è notificata, inoltre, il termine scende a 60 giorni (articolo 325 del Codice di procedura civile), al netto della sospensione feriale, e l’incertezza si chiude spesso prima della fine dell’esercizio.

La relazione del difensore

È opportuno che l’accertamento sia sostenuto da una relazione del difensore su esecutività, notifica, termini e stato del recupero, da aggiornare in sede di riaccertamento dei residui.

Un’avvertenza riguarda le componenti accessorie: interessi e rivalutazione si accertano solo quando sono quantificati con criteri certi, per esempio nell’atto di precetto, mentre le spese di lite non vanno rilevate dall’ente se il giudice ne ha disposto la distrazione a favore del difensore antistatario (articolo 93 del Codice di procedura civile).

Il ruolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità

Rilevare il credito per intero non significa però spenderlo subito.

Il punto 3.3 del principio 4/2 impone di accertare per l’intero importo anche le entrate di dubbia esazione, governando il rischio con il fondo crediti di dubbia esigibilità; ne sono esclusi i crediti verso altre amministrazioni pubbliche e quelli assistiti da fideiussione, non quello verso un’impresa privata.

Per un capitolo nuovo, privo di serie storica, la quantificazione richiede una valutazione motivata: solvibilità del debitore, azioni esecutive avviate, condotta dopo la diffida.

Il metodo della media storica, del resto, individua un minimo e non un tetto all’accantonamento.

Se al 31 dicembre il debitore è ancora inadempiente e l’esecuzione non è iniziata, l’accantonamento può coprire l’intero credito e si libera con l’incasso.

Un’entrata non ricorrente

Il credito va iscritto in un capitolo autonomo del titolo III e codificato come entrata non ricorrente, sicché non può finanziare spesa corrente ricorrente.

Anche se lo stanziamento non limita l’accertamento, conviene adeguare le previsioni con una variazione di bilancio entro il 30 novembre (articolo 175 del Tuel), sulla quale si esprime l’organo di revisione, così da rendere trasparente la destinazione della risorsa.

La scelta più prudente è lasciarlo confluire, al netto del fondo, nel risultato di amministrazione, da applicare l’anno successivo, quando incasso e giudicato saranno certi.

Il rischio di restituzione delle somme

Resta il rischio che la sentenza venga travolta e che la somma, magari già incassata, debba essere restituita.

Qui è utile la lettura dell’Itas 13 proposta su queste pagine il 13 ottobre 2025: si accantona se la passività è probabile, si dà informativa se è possibile, nulla è dovuto se è remota; e alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Emilia-Romagna n. 37/2023), riprendendo la classificazione dei principi contabili, ritengono che per il rischio remoto, inferiore al 10%, non occorra accantonare.

Dopo la conferma in appello e con un ricorso limitato alla giurisdizione, il rischio è remoto e non giustifica alcun accantonamento al fondo rischi.

Sul versante attivo, lo stesso standard vieta di iscrivere le attività potenziali finché l’afflusso di risorse non è ragionevolmente certo: condizione che un titolo esecutivo confermato in secondo grado consente di ritenere raggiunta.

La prudenza riguarda l’utilizzo della risorsa

La contabilità economico-patrimoniale dei Comuni resta per ora quella dell’allegato 4/3, ma la prospettiva degli Itas porta alla stessa conclusione: la prudenza non riguarda il se dell’accertamento, ma il modo in cui la risorsa viene utilizzata.

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