Il D.Lgs. 147/2026 chiama i Comuni a regolamentare il contraddittorio preventivo

Pubblicato il 26/09/2026 da Luigi D'Aprano

Dopo la riforma del c.d. Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) per effetto della legge delega di riforma fiscale del 2023, anche l’ultimo testo normativo di derivazione della medesima legge delega, potenzia ulteriormente gli aspetti di collaborazione Amministrazione-contribuente con specifico riferimento ai tributi locali. La norma invita, infatti, gli Enti Locali a realizzare tutta una serie di attività di collaborazione con il contribuente volte sostanzialmente a creare una maggiore compartecipazione nel procedimento di riscossione ed assicurare che il contribuente possa adempiere spontaneamente nel modo più corretto possibile. Tra le novità, particolare importanza ha sicuramente la disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 1 che demanda a Regioni ed Enti Locali di provvedere ad individuare espressamente l’elenco dei provvedimenti per i quali può essere esclusa l’obbligatorietà del preventivo contraddittorio (art. 6-bis Legge 212/2000).

L’originaria normativa che ha introdotto il contraddittorio aveva già previsto l’emanazione di un apposito decreto ministeriale avente la finalità di individuare gli atti del procedimento di riscossione che potevano essere considerati come atti non soggetti al preventivo contraddittorio; il decreto emanato dal MEF ha elencato, però, solo atti riconducibili a procedimenti di riscossione dei tributi erariali e, pertanto non estendibili anche ai tributi locali.

Per sopperire a questa lacuna, viene ora data la possibilità ai singoli Enti di disciplinare con apposito regolamento, quali sono quegli atti (pur sempre nel rispetto dei principi generali della legge 212/2000) per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo. Tale potestà regolamentare non potrà, ovviamente, trasformarsi in una piena libertà di escludere atti del procedimento di riscossione dall’obbligo del preventivo contraddittorio, ma piuttosto deve essere considerata come una norma di invito ad elencare quegli atti che per natura e struttura non hanno necessità di un preventivo contraddittorio per la loro legittimità e, di conseguenza, semplificare l’azione accertativa dell’Ente.

Si andrà, pertanto, ad inserire all’interno di tale elencazione, ad esempio:

– tutti i provvedimenti di mera liquidazione, con i quali vengono contestate le violazioni per omesso e ritardato versamento, ovvero dove non c’è contestazione del dichiarato;

– tutte le tipologie di avvisi di pagamento compresi quelli che la nuova normativa introduce come sistema di compliance indirizzati a facilitare l’adempimento del contribuente attraverso un abbattimento della sanzione per la violazione commessa;

– provvedimenti di contestazione della dichiarazione che a fronte di dati già in possesso della pubblica amministrazione e, pertanto, già conosciuti dal contribuente stesso (atti automatizzati o semi automatizzati), renderebbero inutile un eventuale contraddittorio preventivo, poiché non potrebbe portare ad informazioni differenti da quelle per le quali il funzionario ha accertato una determinata situazione (ad esempio omesse o infedeli dichiarazioni di un’utenza domestiche ai fini TARI).

– gli atti della riscossione coattiva e delle collegate azioni esecutive.