Considerazioni sulla corretta applicazione del TEFA

Pubblicato il 28/06/2026 da Luigi D'Aprano

Dopo le interpretazioni fornite da ARERA per l’applicazione del bonus al lordo do eventuali riduzioni già accordate dall’Amministrazione comunale, si ritiene di particolare interesse un approfondimento della corretta applicazione del TEFA (quota di competenza provinciale applicata alla TARI) e se debba essere calcolata nel medesimo modo stabilito per il bonus rifiuti.

La domanda posta potrebbe apparire a prima valutazione di più facile soluzione, in realtà si è concretizzata come complessa ed articolata.

Il TEFA non è un’addizionale vera e propria ma piuttosto un tributo autonomo che si lega fortemente con l’applicazione della TARI.

L’art. 19 D.Lgs. 504/1992 che istituisce il TEFA stabilisce al comma 2 che “Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa”, ed al comma 3 che “Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l’anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all’1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l’anno successivo”.

La norma attribuisce pertanto al TEFA i medesimi presupposti impositivi della TARI, sia in termini di soggetti passivi che di base imponibile. Anche l’entità del tributo è calcolata come percentuale sulle tariffe applicate per unità di superficie. Ma le tariffe applicate non possono che essere considerate quelle effettivamente applicate alla singola utenza, ovvero detratte di eventuali riduzioni riconosciute dalle norme nazionali e regolamentari del Comune.

Questo vale sicuramente per tutte quelle riduzioni che dipendono dalla quantità di rifiuti potenzialmente producibili e, per cui, attraverso tali agevolazioni si realizza una migliore tassazione in capo alla singola utenza; oppure per le riduzioni che agiscono direttamente sulla superficie quali ad esempio le esclusioni per rifiuti speciali o per improduttività dei rifiuti urbani. Tali riduzioni che “girano” letteralmente all’interno del piano tariffario non comportano di fatto un minor gettito per l’Amministrazione provinciale.

Al tempo stesso, tale principio, potrebbe non valere per le riduzioni ulteriori previste dal regolamento comunale ai sensi del comma 660 della legge 147/2013, finanziate con fondi di bilancio e per le quali il minor gettito del TEFA potrebbe dare origine ad eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione provinciale che non ha espresso la sua volontà di adesione nella norma regolamentare che riconosce tale forma di riduzione. L’ente in questo caso dovrebbe dare copertura finanziaria anche alla quota TEFA ridotta, oppure non ridurla.

Nell’applicazione dei bonus rifiuti, il TEFA viene infatti escluso dal conteggio, in quanto sistema di agevolazione finanziato dalla componente perequativa sulla TARI che il Comune recupera dalla gestione CSEA ma che, invece, non potrebbe fare la provincia.

Fatte tali considerazioni, si ritiene corretto una generalizzata applicazione del TEFA all’importo TARI netto così determinato dall’applicazione delle riduzioni previste, con esclusione delle riduzioni finanziate da fonti finanziarie diverse dalla TARI stessa.