Il ravvedimento è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, articolo che ha subito varie modifiche negli anni ed in particolare, dal 2024 ad oggi sono state introdotte importanti novità sia dal D.lgs. 87/2024 che dal D.Lgs. 147/2026.
In particolare, l’ultima modifica apportata dal D.gs. 147/2026 estende l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche ai tributi locali, ovvero non opera anche per tale materia la preclusione di cui al comma 1 del medesimo articolo 13 in base al quale “La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”, permettendo, di fatto di potersi ravvedere anche al momento del ricevimento dell’invito al contraddittorio”.
Inoltre, non essendo stata prevista una deroga esplicita al principio del favor rei, tale disposizione si applicherà per tutte le violazioni accertate dopo il 12 agosto 2026 a prescindere dalla data in cui sono state commesse. Di conseguenza, anche se il contribuente ha ricevuto un invito al contraddittorio, può ravvedersi così come se tale invito non lo avesse ricevuto, applicando una delle lettere dell’art. 13 in base alla tipologia di violazione ed al ritardo con il quale va ad adempiere.


